Alcool e guida

La guida in stato di ebbrezza è considerata un reato, l'accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa, ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico. L'ultima modifica alla norma - varata con il cosiddetto decreto Maroni, in vigore dal 27 maggio 2008 - ha inasprito le sanzioni e reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento, in precedenza punito con una semplice, ancorché onerosa 2500 euro, sanzione amministrativa. In entrambi i casi, sia per la guida in stato di ebbrezza, sia per il rifiuto di sottoporsi al controllo, oltre alle sanzioni sotto indicate, è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente.

Le nuove sanzioni

A) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 500 e 2000 euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi;

B) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 800 e 3200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l'arresto fino a sei mesi, con le norme precedenti erano 3 mesi.

C) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni, il sequestro del mezzo ed è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, con le norme precedenti era fino a 6 mesi.
Inoltre, altra novità, "con la sentenza di condanna, a prescindere dall'eventuale sospensione condizionale della pena, a richiesta è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato stesso. La stessa procedura - prosegue il decreto - si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis", cioè nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. Confermata la revoca della patente di guida se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.

ATTENZIONE: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene, nei tre casi sopra previsti, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Infine, torna a essere un reato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato lo scorso anno dal decreto Bianchi. Le pene sono le stesse previste al punto C): ammenda compresa tra 1500 e 6000 euro e arresto da tre mesi a un anno. La condanna comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stato commesso il reato per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

ATTENZIONE: se il reato di rifiuto di accertamento è commesso dopo una condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti la patente viene automaticamente revocata.

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